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Garanti

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Art. 29 – Funzioni del Collegio dei Garanti

2 Leave a comment on paragraph 2 0 I Garanti sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre effettivi più eventuali supplenti per non più di due mandati consecutivi e durano in carica xxx anni.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 All’atto dell’accettazione della carica i Garanti devono dichiarare sotto la proprio personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Il Collegio dei Garanti decide senza formalità di rito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie interne all’Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile.

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