Garanti
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 Art. 29 – Funzioni del Collegio dei Garanti
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 I Garanti sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre effettivi più eventuali supplenti per non più di due mandati consecutivi e durano in carica xxx anni.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 All’atto dell’accettazione della carica i Garanti devono dichiarare sotto la proprio personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.
¶ 5 Leave a comment on paragraph 5 0 Il Collegio dei Garanti decide senza formalità di rito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie interne all’Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile.
I Garanti agiscono per le materie a loro delegate dallo Statuto o dall’Organo Amministrativo ai sensi dall’art. 2544, co.1, cod. civ., e art. 2381 cod. civ., con le modalità, poteri e funzioni ai sensi dell’art. 30, co. 5, D.Lvo. n. 385/1993, in quanto compatibili per materia.