Presidente
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Art. 24 – Poteri del Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione e ad esso spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
¶ 5 Leave a comment on paragraph 5 0 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
¶ 6 Leave a comment on paragraph 6 0 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza e di amministrazione straordinaria, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
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