Revisori dei Conti
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 1 Art.28 – Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 Se nominato, esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione e comunque non eletti ad altre cariche e/o responsabili dell’attività dell’Associazione.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
¶ 5 Leave a comment on paragraph 5 0 Al Presidente spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei delegati, controllano l’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo annuale da presentare all’Assemblea, accompagnandolo con la propria relazione.
E’ ammesso per le associazioni, valido, riconosciuto un Revisore dei Conti non iscritto ad apposita sezione del Ministero Giustizia?
Poiché non è specificato e potrebbe così essere anche un professionista non iscritto nelle apposite liste del Ministero Giustizia.
In tal caso suggerisco di aggiungere (giacché è molto oneroso), il socio che ne abbia interesse può promuovere a proprie uniche spese la revisione certificata dei conti attraverso società di revisione di propria scelta e autorizzata dal Ministero di Giustizia.
L’eventuale bilancio così certificato, sarà comunque a beneficio dell’Associazione senza ulteriori oneri per l’Associazione, che potrà essere utilizzato in ogni sede a favore dell’Associazione.