Scioglimento
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 1 In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 1 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
¶ 5 Leave a comment on paragraph 5 0
Suggerisco per forma di modificare in: “in uguale o affine contesto” ai sensi dell’oggetto di Statuto per “Finalità e Attività” di cui all’art. 4 dello Statuto, con il parere favorevole del Collegio dei Garanti nominato ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.
Nel caso in cui, decorsi 10 anni dallo scioglimento, il patrimonio non sia stato devoluto ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà devoluto, su istanza del liquidatore pro-tempore, alla decisione di un Giudice adito presso il Tribunale per competenza territoriale ad Organizzazioni di Volontariato, o in difetto ad Organi della Pubblica Amministrazione, affini per materia e finalità, ulteriormente dedotti i costi della procedura.