ARTICOLO 10 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega conferita secondo le procedure descritte nel Regolamento. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 Le Assemblee si possono svolgere anche online ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica in base alle condizioni descritte in apposito regolamento approvato dall’Assemblea e di cui si darà atto nei relativi verbali.
¶ 5 Leave a comment on paragraph 5 0 Se l’Associazione supera il numero di cinquecento sarà possibile lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
¶ 6 Leave a comment on paragraph 6 0 L’Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
¶ 7 Leave a comment on paragraph 7 0 La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
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