ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo 8 giorni prima mediante uno o più dei seguenti canali di comunicazione: posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, posta ordinaria, raccomandata (anche a mano), affissione di avviso nella sede dell’Associazione o qualsiasi altro canale di comunicazione consolidato in prassi, dottrina e giurisprudenza. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 L’Assemblea inderogabilmente:
- Nomina e revoca il presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
¶ 6 Leave a comment on paragraph 6 0 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
¶ 7 Leave a comment on paragraph 7 2 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Con la nuova normativa del Terzo Settore è ancora l’Assemblea che può decidere la devoluzione del patrimonio?
Lo Statuto è stato redatto in stretta collaborazione con il nostro commercialista che ha una comprovata esperienza nel campo e secondo lui sì. Fin qui, ti posso rispondere da Segretario. Poi, da non esperto di questioni legali, mi viene comunque il dubbio: chi altri dovrebbe essere a decidere se non l’Assemblea, che è sovrana in una associazione? A cosa pensi nello specifico?