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ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

1 Leave a comment on paragraph 1 0 La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo 8 giorni prima mediante uno o più dei seguenti canali di comunicazione: posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, posta ordinaria, raccomandata (anche a mano), affissione di avviso nella sede dell’Associazione o qualsiasi altro canale di comunicazione consolidato in prassi, dottrina e giurisprudenza. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 L’Assemblea inderogabilmente:

  1. Nomina e revoca il presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio;
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. Delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7 Leave a comment on paragraph 7 2 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

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