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ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono conferiti i ruoli di Vice-presidente, Segretario e di Tesoriere. La rappresentanza dell’Associazione spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

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