ARTICOLO 15 – DIMISSIONI
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
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