ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 L’Associazione può nominare l’organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell’art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 0 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
¶ 4 Leave a comment on paragraph 4 0 I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
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