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ARTICOLO 18 – IL BILANCIO

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Associazione lo richiedano.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Se l’Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5 Leave a comment on paragraph 5 2 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

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