ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 2 L’Associazione ha sede legale in Roma (RM), alla via Carlo Denina, n. 72 ma potrà avere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati.
Si poteva indicare una sede digitale, ne avevamo parlato un paio d’anni fa con Paolo Russo e altri. Non si può riprendere l’idea?
Se ne è discusso ed è prevalsa una linea di prudenza. Nulla ci impedisce di aggiungere una sede secondaria digitale con una semplice delibera assembleare e potrebbe essere una strada interessante da sperimentare per una associazione come la nostra. Tuttavia, il nuovo Codice indica chiaramente la strada di statuti “standard” e questo, per quel che ho potuto vedere anche direttamente, si è tradotto in una griglia molto rigida – e in qualche caso surreale – di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle Regioni. Come ti scosti dallo standard rischi di essere chiamato a giustificare quello che hai scritto e che lo Statuto non venga accettato. Tutte noie delle quali non abbiamo bisogno. Inoltre, in totale assenza di normazione sulla “dimensione digitale della realtà” avevamo le mani più libere di sperimentare. Ora purtroppo un po’ di indicazioni ci sono. E scrivo purtroppo perché vanno nella direzione di fare una copia conforme digitale del processo in presenza. Che ovviamente nel migliore dei casi comporta uno sfruttamento sub-ottimale della risorsa digitale e nel peggiore un gran casino privo di utilità pratica. Però, una cosa è sperimentare qualcosa di sensato in assenza di indicazioni normative e una cosa è farlo andando contro indicazioni esistenti, anche quando pensiamo che siano fesserie.