|

ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.

Page 44

Source: https://sgilabs.solutions/assembleeonlinesgi/2021-2/assemblea-straordinaria-nuovo-statuto/mozione-1-approvazione-statuto/statuto-da-approvare/articolo-22-scioglimento/