ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.
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