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ARTICOLO 23 – NORME TRANSITORIE

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, con particolare riguardo alle norme fiscali del Titolo X del D. Lgs. 117/2017, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi ed autorizzativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

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