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ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

1 Leave a comment on paragraph 1 0 L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato degli stessi.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Essa svolge le seguenti attività di interesse generale:

  1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. Formazione universitaria e post-universitaria;
  4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  8. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  9. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
  10. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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Source: https://sgilabs.solutions/assembleeonlinesgi/2021-2/assemblea-straordinaria-nuovo-statuto/mozione-1-approvazione-statuto/statuto-da-approvare/articolo-3-attivita-di-interesse-generale/