ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
¶ 1 Leave a comment on paragraph 1 0 L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
¶ 2 Leave a comment on paragraph 2 0 L’Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato degli stessi.
¶ 3 Leave a comment on paragraph 3 2 Essa svolge le seguenti attività di interesse generale:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Mi sembra manchino del tutto punti relativi alla promozione di iniziative e di politiche nell’area dell’innovazione, della cultura digitale, dell’inclusione digitale, espressamente del superamento del divario di genere. La caratterizzazione dell’associazione viene così, a mio parere ,a mancare
Il nuovo Codice del Terzo Settore impone una struttura rigida per gli Statuti. In questo articolo, obbligatorio, l’associazione non parla ancora dei propri scopi, ma seleziona da un menu predefinito quali sono gli interessi generali, definiti per legge, che vuole sostenere. Se non opera a garanzia di almeno un interesse generale, l’associazione non può essere riconosciuta. Questo ha un senso ed ha anche un’utilità pratica, ma certamente a colpo d’occhio genera alcune stranezze. Di certo, se non si è a conoscenza di questo obbligo normativo, si è del tutto giustificati nel pensare che sia ben strano chi crea gli Stati Generali dell’Innovazione per occuparsi di prevenzione del randagismo.
Le specificità di ogni associazione possono e devono essere descritte nel successivo articolo su “Scopi e Azioni”. E lì, si può discutere se descritte bene o male, le tematiche che segnali ovviamente ci sono.