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ARTICOLO 7 – DECADENZA DEI SOCI

1 Leave a comment on paragraph 1 0 La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

  1. Per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
  2. Per morosità protrattasi per oltre i due mesi dalla richiesta del versamento della quota associativa.
  3. Per esclusione, deliberata dall’Associazione nei casi di:
    1. Comportamento dell’associato contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    2. Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    3. Azioni che arrecano all’Associazione danni materiali ed immateriali di una certa gravità.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

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